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pec

Il Ministero delle Sviluppo Economico ha prorogato fino al 30/06/2013 la scadenza per la comunicazione alla Camera di Commercio dell'idirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) obbligatoria per tutte le ditte individuali.

L'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per:

  • i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
  • le imprese costituite in forma societaria
  • le Amministrazioni pubbliche

Successivamente l'obbligo della PEC è stato esteso alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, ciò anche in vista della prossima istituzione dell'elenco nazionale degli indirizzi PEC (c.d. INI-PEC) cui potranno accedere le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti, le imprese e i cittadini. Il Ministero dello Sviluppo economico ha informato, sul proprio sito Internet, che entro il 19.6.2013 sarà pronto il Portale telematico per l'accesso all'elenco.

Errepi Srl offre il servizio per la creazione e la configurazione della casella di Posta Elettronica Certificata.

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Entro il prossimo 30.6.2013 le imprese individuali attive al 20.10.2012 sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la sospensione delle domande di variazione presentate alla CCIAA (ad esempio, per variazione dell'indirizzo della sede), fino all'integrazione delle stesse con l'indirizzo PEC e comunque per 45 giorni; decorso tale periodo la domanda è considerata non presentata.

Il decreto stabilisce (art. 16):

  • che le imprese devono comunicare il proprio indirizzo PEC all'atto della loro costituzione
  • che, entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto, le imprese già costituite devono comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese
  • che i professionisti iscrittii in albi ed elenchi costituiti con leggi di stato devono comunicare ai propri ordini il proprio indirizzo PEC entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto
  • che le pubbliche amministrazioni devono istituire una casella di posta certificata per ogni registro di protocollo e ne devono dare comunicazione al CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)
  • che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni possono avvenire via PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo
  • che la consultazione per via telematica degli indirizzi di posta certificata nel registro delle imprese e negli albi deve avvenire liberamente e senza costi (così come già avviene per gli indirizzi email e PEC delle PA sul sito del CNIPA)

Che cos'è la PEC

La posta elettronica certificata (detta anche "posta certificata" o "PEC") è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, con un'efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno o alla notificazione nel caso in cui la stessa sia consentita tramite servizio postale.

Le principali caratteristiche e vantaggi della PEC sono:

  • Integrità del messaggio: l'utilizzo dei servizi di posta certificata avviene esclusivamente utilizzando protocolli sicuri, in modo da evitare qualsiasi manomissione del messaggio e degli eventuali allegati da parte di terzi. Infatti tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente.
  • Certificazione dell'invio: quando si invia un messaggio da una casella PEC si riceve dal proprio provider di posta certificata una ricevuta di accettazione che attesta la data e l'ora della spedizione ed i destinatari.
  • Certificazione della consegna: il provider del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna. Anche in questo caso si tratta di un messaggio e-mail che attesta la consegna con l'indicazione della data e ora e il contenuto consegnato.
  • Valore legale: alla PEC e' riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch'esse opponibili a terzi. È importante sottolineare che la trasmissione viene considerata posta certificata solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a Gestori diversi. Se una delle caselle coinvolte nella trasmissione non è una casella di PEC il sistema potrà fornire la ricevuta di accettazione (invio) proveniente dal Gestore del mittente, ma non la ricevuta di avvenuta consegna.
  • Invio simultaneo dello stesso messaggio a più di un destinatario con costi ridotti rispetto ai metodi tradizionali.
  • Consultazione immediata da ogni personal computer collegato ad Internet.

Per maggiori informazioni: Registro Imprese

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La posta elettronica certificata (detta anche “posta certificata” o “PEC”) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, con un’efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno o alla notificazione nel caso in cui la stessa sia consentita tramite servizio postale.

 

Le principali caratteristiche e vantaggi della PEC sono:

·         Integrità del messaggio: l’utilizzo dei servizi di posta certificata avviene esclusivamente utilizzando protocolli sicuri, in modo da evitare qualsiasi manomissione del messaggio e degli eventuali allegati da parte di terzi. Infatti tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente.

·         Certificazione dell’invio: quando si invia un messaggio da una casella PEC si riceve dal proprio provider di posta certificata una ricevuta di accettazione che attesta la data e l’ora della spedizione ed i destinatari.

·         Certificazione della consegna: il provider del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna. Anche in questo caso si tratta di un messaggio e-mail che attesta la consegna con l’indicazione della data e ora e il contenuto consegnato.

·         Valore legale: alla PEC e’ riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell’invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch’esse opponibili a terzi. È importante sottolineare che la trasmissione viene considerata posta certificata solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a Gestori diversi. Se una delle caselle coinvolte nella trasmissione non è una casella di PEC il sistema potrà fornire la ricevuta di accettazione (invio) proveniente dal Gestore del mittente, ma non la ricevuta di avvenuta consegna.

·         Invio simultaneo dello stesso messaggio a più di un destinatario con costi ridotti rispetto ai metodi tradizionali

·         Consultazione immediata da ogni personal computer collegato ad  Internet.

 

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